Italian Court dismisses appeals for genericity, rejecting vague procedural and motivation violations claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Manzella and Di Giusto inadmissible due to the generic nature of their arguments. The appellants alleged procedural violations and lack of specific reasoning regarding criminal liability and sentence substitution, but failed to provide concrete factual or legal grounds for review. The court ruled that without precise assertions of facts or law, the appeals violate the requirement for specific motivation and are therefore rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis cod. pen.; Art. 20-bis cod. pen.: Appeals are inadmissible when the grounds are generic and lack a precise exposition of the factual or legal reasons to be verified, as established in Section 3, n. 16851 of 02/03/2010 (Cecco).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZELLA MICHELE nato a TORREMAGGIORE il 01/07/1974 DI GIUSTO MASSIMILAINO nato a BIELLA il 07/09/1970 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Manzella Michele e Di Giusto Massimiliano OSSERVA Ritenuto che il comune motivo con cui si deducono violazione di norma processuale e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. risulta generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione che ha fatto preciso , riferimento alla testimonianza del pubblico ufficiale ed all'esclusione di una prognosi positiva in ordine alla recidiva ed alle ragioni che facevano ritenere irrealistica la solvibilità della pena pecuniaria; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il