Cassation court dismisses appeal regarding sentencing equivalence between generic mitigating circumstances and contested recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ovono Patrice inadmissible, upholding the lower court's finding that generic mitigating circumstances do not equate to contested recidivism. The appellant argued for a specific explanation of the sentencing balance, but the court noted that detailed reasoning is only required when the sentence vastly exceeds the statutory minimum. Consequently, the court ruled that the first instance judge's discretion was sufficient and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The sentencing discretion of the trial judge is sufficient when the judgment accounts for the application of statutory criteria, requiring specific detailed reasoning only when the imposed penalty is significantly higher than the average statutory range.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OVONO PATRICE nato il 05/10/2003 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ovono Patrice OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e contestata recidiva risulta manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravannutata con corretti riferimenti in fatto e in diritto dalla Corte di appello che ha apprezzato la precedente condanna, i plurimi precedenti sotto altro nome, il dato qualitativo della sostanza ceduta in uno alle stesse dichiarazioni del ricorrente che aveva ammesso di svolgere tale attività per mantenersi; che, infatti, la graduazione della pena, anche con riferimento al giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza — quest'ultima - non corrispondente all'ipotesi sottoposta al vaglio di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il