Ordinanza — n. 41990/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRABELSI ISLAM (CUI 03ED8UF ) nato il 14/04/1992 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Trabelsi Islam OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva risulta manifestamente infondato avendo la Corte di appello, in accoglimento del relativo motivo, riconosciuto le attenuanti generiche ma, tenuto conto della valutazione complessiva effettuata in occasione della apprezzata recidiva (oggetto di censura specifica in sede di gravame), ha ritenuto adeguato il giudizio di equivalenza con giudizio volto alla complessiva verifica dei presupposti di cui all'art.133 cod. pen.; che, infatti, la graduazione della pena, anche quanto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 41990/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; che, infatti, la graduazione della pena, anche quanto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRABELSI ISLAM (CUI 03ED8UF ) nato il 14/04/1992 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Trabelsi Islam OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva risulta manifestamente infondato avendo la Corte di appello, in accoglimento del relativo motivo, riconosciuto le attenuanti generiche ma, tenuto conto della valutazione complessiva effettuata in occasione della apprezzata recidiva (oggetto di censura specifica in sede di gravame), ha ritenuto adeguato il giudizio di equivalenza con giudizio volto alla complessiva verifica dei presupposti di cui all'art.133 cod. pen.; che, infatti, la graduazione della pena, anche quanto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il