Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit regarding non-prosecution and sentence substitution claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Signini Paolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code and requested a substitution of detention with a fine, but the Court of Appeal had already refuted these claims. The court upheld the lower court's finding of repeated evasion offenses and the appellant's negative judicial biography, concluding the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal alleging non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code and a request for substitution of detention with a fine is inadmissible if the appellate court has already adequately refuted the grounds based on the repetition of the offense and the defendant's negative judicial biography.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNINI PAOLO nato a BORGOMANERO il 27/08/1968 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U2-) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Signini Paolo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'omessa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, che ha rilevato la ripetitività e reiterazione del delitto di evasione per come contestato e la negativa biografia giudiziaria del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09