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Ordinanza — n. 41987/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; no specific factual or legal grounds provided against lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41987/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Neiviller Alberto inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant alleged a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to provide specific factual or legal arguments for verification. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the precise criticism required by law and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for genericity when the grounds merely evoke a defect without containing a precise exposition of the factual or legal reasons to be verified.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal Article 129 procedural code lack of specific criticism procedural costs award motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEIVILLER ALBERTO nato a TORINO il 26/02/1976 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Neiviller Alberto; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione essendo meramente evocativo del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/