Ordinanza — n. 41986/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EGHAGHE OSAHON nato il 29/09/1980 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Eghaghe Osahon; OSSERVA rilevato che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato come, a dispetto di quanto affermato nel ricorso, l'atteggiamento del ricorrente legittimasse la perquisizione ex art. 4 I. n. 172 del 1975 finalizzata alla ricerca di armi poi effettivamente rinvenuta in occasione dell'atto che ha portato al sequestro di un taglierino; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41986/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 393-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato come, a dispetto di quanto affermato nel ricorso, l'atteggiamento del ricorrente legittimasse la perquisizione ex art. 4 I. n. 172 del 1975 finalizzata alla ricerca di armi poi effettivamente rinvenuta in occasione dell'atto che ha portato al sequestro di un taglierino; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EGHAGHE OSAHON nato il 29/09/1980 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Eghaghe Osahon; OSSERVA rilevato che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato come, a dispetto di quanto affermato nel ricorso, l'atteggiamento del ricorrente legittimasse la perquisizione ex art. 4 I. n. 172 del 1975 finalizzata alla ricerca di armi poi effettivamente rinvenuta in occasione dell'atto che ha portato al sequestro di un taglierino; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09