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Ordinanza — n. 41983/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41983/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41983/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALI HABIB (CUI 003DUJY) nato il 28/12/1962 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dali Habib; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, la ritenuta recidiva e la determinazione della pena risultano riproduttivi di identiche questioni formulate in sede di gravameladeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l'accresciuta pericolosità in ragione dei precedenti specifici (recidiva), le dichiarazioni calunniose nei confronti degli operanti, l'assenza di elementi positivi da valorizzare (circostanze attenuanti generiche) e la personalità del ricorrente (trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41983/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALI HABIB (CUI 003DUJY) nato il 28/12/1962 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dali Habib; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, la ritenuta recidiva e la determinazione della pena risultano riproduttivi di identiche questioni formulate in sede di gravameladeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l'accresciuta pericolosità in ragione dei precedenti specifici (recidiva), le dichiarazioni calunniose nei confronti degli operanti, l'assenza di elementi positivi da valorizzare (circostanze attenuanti generiche) e la personalità del ricorrente (trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena divieto di molestie sanzione disciplinare dell'avvocato riesame della carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALI HABIB (CUI 003DUJY) nato il 28/12/1962 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dali Habib; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, la ritenuta recidiva e la determinazione della pena risultano riproduttivi di identiche questioni formulate in sede di gravameladeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l'accresciuta pericolosità in ragione dei precedenti specifici (recidiva), le dichiarazioni calunniose nei confronti degli operanti, l'assenza di elementi positivi da valorizzare (circostanze attenuanti generiche) e la personalità del ricorrente (trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09