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Ordinanza — n. 41981/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41981/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41981/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARNAKH SAMIR nato il 22/05/1983 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNN\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Darnakh Samir OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si censura la parte della decisione che ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che impedivano di ritenere che il ricorrente avrebbe potuto dare esecuzione alla stessa tenuto conto del reddito complessivamente percepito in uno a quello familiare; che sotto tale aspetto il ricorso risulta anche generico là dove afferma che la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto in ragione della sola produzione della dichiarazione ISEE del nucleo familiare che ha invece solo contribuito, unitamente ad altri elementi, a far esprimere un giudizio ne‘ativo in ordine alla possibilità di ottemperare agli impegni scaturenti dalla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, valutazione in fatto che, in quanto completa e logica, non risulta sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41981/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARNAKH SAMIR nato il 22/05/1983 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNN\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Darnakh Samir OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si censura la parte della decisione che ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che impedivano di ritenere che il ricorrente avrebbe potuto dare esecuzione alla stessa tenuto conto del reddito complessivamente percepito in uno a quello familiare; che sotto tale aspetto il ricorso risulta anche generico là dove afferma che la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto in ragione della sola produzione della dichiarazione ISEE del nucleo familiare che ha invece solo contribuito, unitamente ad altri elementi, a far esprimere un giudizio ne‘ativo in ordine alla possibilità di ottemperare agli impegni scaturenti dalla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, valutazione in fatto che, in quanto completa e logica, non risulta sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena commutazione della pena pecuniaria pena pecuniaria non riscuotibile reddito sostitutivo adeguamento del reddito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARNAKH SAMIR nato il 22/05/1983 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNN\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Darnakh Samir OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si censura la parte della decisione che ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che impedivano di ritenere che il ricorrente avrebbe potuto dare esecuzione alla stessa tenuto conto del reddito complessivamente percepito in uno a quello familiare; che sotto tale aspetto il ricorso risulta anche generico là dove afferma che la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto in ragione della sola produzione della dichiarazione ISEE del nucleo familiare che ha invece solo contribuito, unitamente ad altri elementi, a far esprimere un giudizio ne‘ativo in ordine alla possibilità di ottemperare agli impegni scaturenti dalla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, valutazione in fatto che, in quanto completa e logica, non risulta sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2