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Ordinanza — n. 41980/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as argument on drug possession is identical to already refuted lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41980/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by La Rosa Maguina Jaime Jesus inadmissible. The appellant challenged the lower court's finding of liability regarding the possession of heroin hidden in underwear, arguing against the assigned quantity and storage methods. The court rejected this because the argument was a mere reproduction of a point already adequately refuted by the Court of Appeal of Turin, which had highlighted the significant quantity and the specific concealment details.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are identical to those already refuted by the court of first instance or the court of appeal, rendering the review of the case unnecessary.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive argument drug possession heroin concealment Corte di Cassazione possesso illecito di stupefacenti traffico qualificato di eroina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA MAGUINA JAIME JESUS nato il 16/01/1988 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di La Rosa Maguina Jaime Jesus; OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità quanto a destinazioni a terzi della sostanza stupefacente cl,t tipo eroina è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenzaxnon solo il significativo dato quantitativo della sostanza, ma anche le modalità di detenzione con particolare riferimento al dato che vedeva lo stupefacente essere stato occultato all'interno delle mutande; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/