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Ordinanza — n. 41979/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41979/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41979/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IADANZA MARINA nato a BENEVENTO il 06/04/1986 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iadanza Marina; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la violazione di norma processuale per il rigetto della richiesta di trattazione orale è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale rilevato, da un canto, la non idonea richiesta della parte effettuata personalmente, dall'altra, l'intempestività di quella formulata della difesa, risultando parimentè manifestamente infondata la tesi secondo cui il sabato sia giorno festivo secondo quanto previsto dall'art. 155 cod. proc. civ., disciplina che, per giurisprudenza pacifica (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469), non trova applicazione nel processo penale; rilevato che è riproduttiva di identica censura fondata su critiche meramente lessicali (là dove la decisione ha fatto non determinante riferimento alla non tranquillizzante certezza che l'imputata si sarebbe astenuta in futuro dalla commissione di azioni delittuose) la questione afferente la ritenuta recidiva, avendo la Corte territoriale valorizzato il numero cospicuo di precedenti penali per reati contro il patrimonio tali da denotare una spiccata indole delinquenziale non venuta meno nonostante le pregresse esperienze giudiziarie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 155 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 41979/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 155 cod. proc. civ., disciplina che, per giurisprudenza pacifica (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469), non trova applicazione nel processo penale; rilevato che è riproduttiva di identica censura fondata su critiche meramente lessicali (là dove la decisione ha fatto non determinante riferimento alla non tranquillizzante certezza che l'imputata si sarebbe astenuta in futuro dalla commissione di azioni delittuose) la questione afferente la ritenuta recidiva, avendo la Corte territoriale valorizzato il numero cospicuo di precedenti penali per reati contro il patrimonio tali da denotare una spiccata indole delinquenziale non venuta meno nonostante le pregresse esperienze giudiziarie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione criminalità persistente indennizzo per carcerazione preventiva precedenti penali rilevanti revisione della sentenza penale inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 155 cod. proc. civ
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IADANZA MARINA nato a BENEVENTO il 06/04/1986 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iadanza Marina; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la violazione di norma processuale per il rigetto della richiesta di trattazione orale è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale rilevato, da un canto, la non idonea richiesta della parte effettuata personalmente, dall'altra, l'intempestività di quella formulata della difesa, risultando parimentè manifestamente infondata la tesi secondo cui il sabato sia giorno festivo secondo quanto previsto dall'art. 155 cod. proc. civ., disciplina che, per giurisprudenza pacifica (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469), non trova applicazione nel processo penale; rilevato che è riproduttiva di identica censura fondata su critiche meramente lessicali (là dove la decisione ha fatto non determinante riferimento alla non tranquillizzante certezza che l'imputata si sarebbe astenuta in futuro dalla commissione di azioni delittuose) la questione afferente la ritenuta recidiva, avendo la Corte territoriale valorizzato il numero cospicuo di precedenti penali per reati contro il patrimonio tali da denotare una spiccata indole delinquenziale non venuta meno nonostante le pregresse esperienze giudiziarie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso