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Ordinanza — n. 41978/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41978/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41978/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANGELINA nato a VENEZIA il 23/03/1972 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bevilacqua Angelina; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta il concorso nel delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame a cui la Corte di appello ha risposto con corretti riferimenti in fatto e diritto rilevando, senza che fosse necessario motivare in merito al concorso morale, che la ricorrente avesse posto in essere la condotta contestata smentendo che tra i verbali redatti dagli appartenenti alla Polizia di Stato e quello redatto dai Carabinieri intervenuti in seguito ci fossero discrasie visto che il verbale dei militari, che valorizzava la più attiva condotta del marito, non escludeva la accertata condotta della Bevilacqua autonomamente posta in essere; rilevato che analogo limite incontra il secondo nnotivorcon cui si deduce la sussistenza della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale ben spiegato che l'attività di perquisizione (ritenuta illegale) nei confronti del figlio che aveva preceduto l'arrivo della Bevilacqua, non aveva formato oggetto — poiché neppure conosciuta - delle frasi rivolte ai verbalizzanti e, pertanto, non autorizzava la condotta oltraggiosa nei confronti dei verbalizzanti indistintamente (pag. 12 e 13); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41978/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame a cui la Corte di appello ha risposto con corretti riferimenti in fatto e diritto rilevando, senza che fosse necessario motivare in merito al concorso morale, che la ricorrente avesse posto in essere la condotta contestata smentendo che tra i verbali redatti dagli appartenenti alla Polizia di Stato e quello redatto dai Carabinieri intervenuti in seguito ci fossero discrasie visto che il verbale dei militari, che valorizzava la più attiva condotta del marito, non escludeva la accertata condotta della Bevilacqua autonomamente posta in essere; rilevato che analogo limite incontra il secondo nnotivorcon cui si deduce la sussistenza della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale ben spiegato che l'attività di perquisizione (ritenuta illegale) nei confronti del figlio che aveva preceduto l'arrivo della Bevilacqua, non aveva formato oggetto — poiché neppure conosciuta - delle frasi rivolte ai verbalizzanti e, pertanto, non autorizzava la condotta oltraggiosa nei confronti dei verbalizzanti indistintamente (pag. 12 e 13); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità ingiuria polizia e ordine pubblico condotta illecita della polizia oltraggio a uno Stato estero minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANGELINA nato a VENEZIA il 23/03/1972 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bevilacqua Angelina; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta il concorso nel delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame a cui la Corte di appello ha risposto con corretti riferimenti in fatto e diritto rilevando, senza che fosse necessario motivare in merito al concorso morale, che la ricorrente avesse posto in essere la condotta contestata smentendo che tra i verbali redatti dagli appartenenti alla Polizia di Stato e quello redatto dai Carabinieri intervenuti in seguito ci fossero discrasie visto che il verbale dei militari, che valorizzava la più attiva condotta del marito, non escludeva la accertata condotta della Bevilacqua autonomamente posta in essere; rilevato che analogo limite incontra il secondo nnotivorcon cui si deduce la sussistenza della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale ben spiegato che l'attività di perquisizione (ritenuta illegale) nei confronti del figlio che aveva preceduto l'arrivo della Bevilacqua, non aveva formato oggetto — poiché neppure conosciuta - delle frasi rivolte ai verbalizzanti e, pertanto, non autorizzava la condotta oltraggiosa nei confronti dei verbalizzanti indistintamente (pag. 12 e 13); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso