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Ordinanza — n. 41977/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic charges lacking specific factual or legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41977/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tripi Antonio against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant challenged the lower court's judgment regarding criminal liability and sentencing under Article 385 of the Penal Code, but the charges were deemed generic and devoid of concrete criticism. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected because it failed to present specific reasons for factual or legal verification as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a concrete critique of the facts or law in the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic charges requirement Article 385 Penal Code specific factual criticism procedural dismissal sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980
(Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPI ANTONIO nato a TORINO il 28/05/1988 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tripi Antonio; OSSERVA Ritenuto che le censure in merito alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio risultano generiche in quanto prive di una concreta critica nei confronti della sentenza; che infatti è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica. (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/