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Ordinanza — n. 41976/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against confiscation and sentencing for drug trafficking as grounds were already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fallou Diop inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the confiscation of funds and the severity of the sentence imposed by the Court of Appeal of Turin. The court ruled that the appeal's arguments were merely repetitions of identical criticisms already thoroughly refuted by the appellate judgment regarding the illicit proceeds and the defendant's specific criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of identical criticisms already adequately refuted by the court of appeal, lacking any new substantive argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds drug trafficking confiscation of proceeds court costs Cassazione procedural dismissal confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLOU DIOP nato il 08/02/1996 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fallou Diop; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: quanto alla confisca del denaro nella disponibilità del ricorrente, ha osservato che la stessa si rivelasse correttamente disposta essendo la somma provento del delitto di spaccio come contestato al capo l3)ed accertato dagli operanti; quanto al trattamento sanzionatorio, ha rappresentato che lo stesso si rivelasse adeguato per la eterogeneità della sostanza rinvenuta, perché soggetto conosciuto nell'attività di cessione e per i precedenti specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/