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Ordinanza — n. 41975/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming non-prosecution cause due to low offensiveness of tax evasion. The court rejects the argument as already refuted by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41975/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Sonia Pianura's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The lower court had already determined that the alleged tax evasion lacked sufficient offensiveness given the specific context and the defendant's prior violations. The Supreme Court found the appellant's argument regarding non-prosecution grounds to be a repetition of a previously refuted position, necessitating dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal raises arguments identical to those already adequately refuted by the court of appeal regarding the lack of sufficient offensiveness of a crime, the appeal must be declared inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Tax Evasion Offensiveness Non-prosecution Cause Supreme Court Review aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANURA SONIA nato a TORINO il 04/05/1976 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNNN U°7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pianura Sonia e le conclusioni in data 22 settembre 2023 con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello,che ha escluso che il delitto di evasione contestato, per come complessivamente valutato in ordine al contesto in cui si era realizzato, fosse di scarsa offensività, valutando - al contempo - i precedenti specifici e le ripetute violazioni segnalate dai familiari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/