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Ordinanza — n. 41973/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41973/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41973/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRO MIRKO GIANNI GIUSEPPE nato a PAVIA il 28/12/1984 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Magro Mirko Gianni Giuseppe; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: quanto alla esclusa ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto preponderante il dato quantitativo non prima di aver con completezza apprezzato la qualità (principio attivo) della sostanza stupefacente, la modalità della condotta e il possesso di strumenti solitamente utilizzati per la suddivisione in dosi; quanto alla mancata sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., ha correttamente valorizzato la gravità del fatto e le precedenti condanne, seppure non fossero passate in giudicato, al fine di escludere una prognosi favorevole di recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 20-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41973/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto preponderante il dato quantitativo non prima di aver con completezza apprezzato la qualità (principio attivo) della sostanza stupefacente, la modalità della condotta e il possesso di strumenti solitamente utilizzati per la suddivisione in dosi; quanto alla mancata sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., ha correttamente valorizzato la gravità del fatto e le precedenti condanne, seppure non fossero passate in giudicato, al fine di escludere una prognosi favorevole di recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti gravità della pena riesame dell'entità pena dipendenza da sostanze stupefacenti adeguamento della pena traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 20-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRO MIRKO GIANNI GIUSEPPE nato a PAVIA il 28/12/1984 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Magro Mirko Gianni Giuseppe; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: quanto alla esclusa ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto preponderante il dato quantitativo non prima di aver con completezza apprezzato la qualità (principio attivo) della sostanza stupefacente, la modalità della condotta e il possesso di strumenti solitamente utilizzati per la suddivisione in dosi; quanto alla mancata sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., ha correttamente valorizzato la gravità del fatto e le precedenti condanne, seppure non fossero passate in giudicato, al fine di escludere una prognosi favorevole di recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/