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Ordinanza — n. 41970/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction due to lack of evidence for third-party entry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41970/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by De Marte Saverio inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug possession. The appellant argued for third-party entry and generic mitigating circumstances, but the court found no concrete evidence supporting these claims. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds cited are merely factual reiterations of the first-instance judgment's reasoning, which has already been properly substantiated by the evidence regarding the defendant's possession of cocaine and the absence of proof for third-party involvement.

Parole chiave

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drug possession conviction inadmissible appeal lack of evidence third party entry mitigating circumstances Cassation procedure court costs order allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTE SAVERIO nato a TORINO il 01/01/1969 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Marte Saverio; OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità è declinato in fatto nella parte in cui tende a confutare la valutazione degli elementi correttamente operata dalla Corte di appello che, oltre ad integrare la motivazione della sentenza di primo grado valorizzando i plurimi dati desunti dalle sommarie informazioni dei dipendenti e dal contenuto della messaggistica del telefono cellulare, ha attribuito la titolarità della sostanza rinvenuta al ricorrente ,al contempo negando l'ipotesi - non suffragata da alcun concreto elemento secondo cui terze persone si fossero introdotte nel locale per occultare la sostanza stupefacente del tipo cocaina sequestrata ed attribuita al ricorrente; la confezione in cui era contenuto lo stupefacente, non a caso, si presentava parzialmente aperta e spiegava il parziale uso personale della stessa per come accertato all'atto dell'intervento degli operanti; rilevato che il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica c:ensura confutata dalla decisione che ha rilevato l'assenza di elementi positivi desumibili dal contegno processuale e dalla personalità del ricorrente gravato da plurimi precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i