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Ordinanza — n. 41969/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded challenge to sentence quantification regarding fugitive status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41969/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Diana Aquino's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Aquino contested the sentence quantification, arguing it was unjustified, while the Court of Appeal had already refuted similar claims based on her fugitive status. The Court ruled the appeal manifestly unfounded because it relied on arguments already adequately rebutted by the lower court regarding her evasion of bail and prior drug offenses.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested ground is manifestly unfounded and reproduces identical criticism already adequately refuted by the Court of Appeal.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal sentence quantification fugitive status drug offenses procedural costs Cassa delle ammende inadmissible appeal adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUINO DIANA nato il 03/11/1989 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Aquino Diana; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la quantificazione della pena è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni che hanno condott&ad un leggero scostamento dal minimo edittale giustificato dalla personalità della ricorrente che si era sottratta alla misura cautelare rendendosi irreperibile nel corso del procedimento e dal precedente in materia di stupefacenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09