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Ordinanza — n. 41968/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41968/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERI ANTONIO CARLO nato a CATANIA il 10/01/1980 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; * visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Scuderi Antonio Carlo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello là dove ha messo in evidenza che il ricorrente, lungi dall'essersi limitato ad opporsi o fuggire, aveva reiteratamente esercitato violenza e spintonato il pubblico ufficiale che lo aveva notato mentre tentava di compiere un furto ai danni di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la decisione ben argomentato in merito alle ragioni che portavano ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, alla luce della condotta in concreto contestata, e per la non positiva personalità del ricorrente già resosi responsabile di numerosi reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 41968/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello là dove ha messo in evidenza che il ricorrente, lungi dall'essersi limitato ad opporsi o fuggire, aveva reiteratamente esercitato violenza e spintonato il pubblico ufficiale che lo aveva notato mentre tentava di compiere un furto ai danni di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la decisione ben argomentato in merito alle ragioni che portavano ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, alla luce della condotta in concreto contestata, e per la non positiva personalità del ricorrente già resosi responsabile di numerosi reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa attenuazione della pena importanza del successo d'integrazione precedenti penali rilevanti scemata imputabilità restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERI ANTONIO CARLO nato a CATANIA il 10/01/1980 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; * visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Scuderi Antonio Carlo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello là dove ha messo in evidenza che il ricorrente, lungi dall'essersi limitato ad opporsi o fuggire, aveva reiteratamente esercitato violenza e spintonato il pubblico ufficiale che lo aveva notato mentre tentava di compiere un furto ai danni di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la decisione ben argomentato in merito alle ragioni che portavano ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, alla luce della condotta in concreto contestata, e per la non positiva personalità del ricorrente già resosi responsabile di numerosi reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il