Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and unsupported claims regarding false use and threats.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Scovino Toni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for using a false document and threatening a public official, arguing the evidence was insufficient and the threat was not a death threat. The court rejected these arguments as generic and unsupported, noting the lower court correctly assessed the appellant's awareness of the disability sticker and the intimidating nature of his words.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 489 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, or if they merely reproduce complaints already refuted by the appellate court without providing new evidence or legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOVINO TONI nato a CREMA il 17/02/1971 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Scovino Toni; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. è generico e manifestamente infondato nella parte in cffl non confuta la parte della decisione che ha portato la Corte di appello a riqualificare la condotta in quella di uso dell'atto falso spiegando le ragioni che portavano & ritenere che il ricorrente fosse consapevole della falsità in quanto titolare dell'auto su cui era stato applicato sul parabrezza il contrassegno per disabili; rilevato che il secondo motivo prospetta una nivalutazione ed alternativa lettura delle risultanze correttamente valutate dalla decisione impugnata nella parte in cui ha apprezzato la frase con chiaro contenuto intimidatorio da intendersi quale minaccia di morte nei confronti del pubblico ufficiale e finalizzata ad impedirgli di portare a termine l'atto dell'ufficio; rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è riproduttivo di doglianza già confutata dalla Corte di appello nella parte in cui, analizzando l'integrale condotta contestata, ha escluso che í reati commessi presentassero la scarsa offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i