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Ordinanza — n. 41698/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and attempting factual re-evaluation outside cassation scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Germano Stefano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant sought a re-evaluation of evidence regarding criminal liability, but the court found his arguments lacked specificity and merely repeated grievances without critical engagement with the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal attempted to prefigure a factual reassessment, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack specificity or aim to re-evaluate facts and evidence, as cassation is limited to legal errors and procedural defects.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity factual re-evaluation scope criminal liability review court costs and fine insufficienza di prove commisurazione della pena per rapina prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANO STEFANO nato a TORRE DEL GRECO il 06/01/1986 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; \\

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di specificità, e comunque volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, a fronte dell'ampia esplicitazione, da parte dei giudici del merito, delle ragioni del loro convincimento (derivante in primo luogo dalle credibili dichiarazioni delle persone offese e dalle immagini della videosorveglianza), il ricorrente meramente ripropone doglianze in punto di fatto e senza alcun confronto critico con le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.