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Ordinanza — n. 41697/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41697/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELUCCI GIANLUCA nato a ROMA il 19/02/1974 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra le opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del giudizio di equivalenza, derivante dalla notevole gravità del fatto commesso (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41697/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELUCCI GIANLUCA nato a ROMA il 19/02/1974 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra le opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del giudizio di equivalenza, derivante dalla notevole gravità del fatto commesso (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.