Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered Cassation lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than by a lawyer registered on the special Cassation roll. Although the appellant presented an authenticated signature and a later appointment of a non-specialist lawyer, the law strictly requires the special roll registration for the act to be valid. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; A criminal appeal must be signed by a lawyer registered on the special roll of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of authentication or subsequent appointment of a non-specialist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLINI GIUSEPPE nato a PAGANI il 30/01/1984 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il ricorso -che contesta in ogni caso la ritenuta responsabilità penale, mediante motivi non consentiti in cassazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito - è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; che a nulla rileva l'autentica della firma e la delega al deposito dell'impugnazione, né la successiva nomina dell'avv. Vincenzo Iovine del Foro di Noia, peraltro non iscritto all'Albo speciale dei Cassazionisti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.