Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41695/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges discretionary sentencing equivalence not reviewable on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41695/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contested the discretionary equivalence of circumstances and the final sentence's excessiveness. The appellant argued against the judgment's comparison of opposing circumstances, while the lower court emphasized the condominium's damage and lack of reparations. The court ruled that such discretionary evaluations fall outside cassation review unless arbitrary or illogical, finding the lower court's reasoning sufficiently motivated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 n. 1 lett. b c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the discretionary equivalence of circumstances or the excessiveness of the final sentence, as these evaluations belong to the merits judgment and are not subject to legitimacy review unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal discretionary sentencing equivalence cassation review limits merits judgment scope sentencing excessiveness challenge

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 n. 1 lett. b c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVITE MASSIMO nato a VALENZA il 26/08/1958 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; "\ \

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e l'eccessività della pena finale, non è consentito nel giudizio di cassazione ed è manifestamente infondato in quanto, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, evidenziando il grave danno al condominio, la reiterata violazione del rapporto fiduciario, la mancanza di una anche parziale riparazione (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 20