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Ordinanza — n. 41694/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are merely reiterative and legally inadmissible under preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41694/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds were merely reiterative and legally impermissible. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical based on a different reading of procedural data, but the court found no merit in this claim. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or challenge the logical consistency of the lower court's motivated decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the logical consistency of the lower court's decision, and appeals based on mere repetition of arguments or alleged illogicality are inadmissible.

Parole chiave

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preclusion principle reiterative grounds Court of Cassation logical consistency admissibility of appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAIANA CONCETTA natclia AGRIGENTO il 29/04/1965 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lette le conclusioni dell'avv. Angelina Spagnolo, per la ricorrente; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone la illogicità sulla base della diversa lettura dei dati processuali, risulta meramente reiterativi e comunque non consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito alla riferibilità all'imputata della condotta occupativa ascrittale (si veda, in particolare, pag.

5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 20