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Ordinanza — n. 41693/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as sentencing discretion review requires logical reasoning, not mere factual assertions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41693/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal concerned the sentencing discretion exercised by the lower court. The appellant argued against the penalty, but the court found that the appeal relied on factual considerations rather than demonstrating arbitrariness or illogical reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if it merely contests factual determinations or sentencing discretion without proving arbitrariness or illogical reasoning, as the lower court's decision must be based on sufficient motivation and sound legal judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review logical reasoning requirement factual considerations bar cassation appeal grounds sanzioni penali recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO GIOVANNI GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/04/1968 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico stringato motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito, involgendo considerazioni schiettamente fattuali, laddove, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione quando la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto laddove, confermando la sussistenza della recidiva e l'impossibilità di mitigare la pena, sottolinea i numerosi precedenti e la significativa pericolosità sociale (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.