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Ordinanza — n. 41692/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for robbery due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41692/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Dragutinovic Violetta inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued against the conviction for robbery and the sentencing treatment, but the court found her grievances generic and lacking the specific legal reasoning required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the arguments as they merely repeated previously dismissed criticisms without substantiating new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 59, 4-bis comma 1-ter l. 26 luglio 1975 n. 354; Art. 58, 20-bis, 53 l. 24 novembre 1981 n. 689; Artt. 56, 110, 628 c.p.: An appeal must be specific and grounded in the reasoning of the lower court; generic complaints or arguments not supported by precise legal references are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural defects robbery conviction sentencing treatment motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
4); osservato che le ulteriori doglianze, relative alle attenuanti generiche e alla recidiva contestata, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 59, 4-bis comma 1-ter l. 26 luglio 1975 n. 354
689 del 1981) e comunque manifestamente infondato, risultando ostativo il titolo di reato, ai sensi dell'art. 59, legge n.
Art. 58 l. 24 novembre 1981 n. 689
689, è generico (non confrontandosi con la prognosi infausta posta in sentenza a fondamento del rigetto, ex art. 58, legge n.
Artt. 56, 110, 628 c.p.
Artt. 20-bis, 53 l. 24 novembre 1981 n. 689
artt. 20-bis cod. pen
Considerato che il terzo motivo, che contesta la mancata sostituzione delle pene detentive brevi ex artt. 20-bis cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
4); osservato che le ulteriori doglianze, relative alle attenuanti generiche e alla recidiva contestata, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC VIOLETTA nato,a TORINO il 26/12/1981 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, in punto di responsabilità e qualificazione giuridica, sono privi di specificità, reiterando meramente censure già disattese, e tendono a prefigurare, sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputata, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56, 110 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, in tema di piena concorsualità della condotta sottrattiva, ferma restando la diretta perpetrazione della violenza, al fine di conseguire l'impunità);

Considerato che il terzo motivo, che contesta la mancata sostituzione delle pene detentive brevi ex artt. 20-bis cod. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, è generico (non confrontandosi con la prognosi infausta posta in sentenza a fondamento del rigetto, ex art. 58, legge n. 689 del 1981) e comunque manifestamente infondato, risultando ostativo il titolo di reato, ai sensi dell'art. 59, legge n. 689 del 1981, che richiama il novero dei reati previsto dall'art. 4-bis, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (tra i quali è ricompresa la rapina). ritenuto che la censura inerente al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto con specifica e dettagliata motivazione (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che le ulteriori doglianze, relative alle attenuanti generiche e alla recidiva contestata, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 set