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Ordinanza — n. 41691/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because sentencing discretion lacks arbitrariness and detailed reasoning is unnecessary for low sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41691/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sentencing discretion exercised by the lower court did not constitute an object of cassation review. The appellant argued for a specific review of the penalty gradation, but the court found the judge adequately fulfilled the argumentative burden by referencing decisive elements and using standard expressions like 'congruous penalty.' Consequently, the decision was upheld because the sentence was near the statutory minimum, rendering detailed motivation unnecessary and the lower court's reasoning sufficient to exclude arbitrariness.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: The determination of the penalty, including base sentencing and adjustments for circumstances or continuous offenses, cannot be the subject of a cassation appeal unless it results from mere arbitrariness or illogical reasoning, as sufficient motivation is presumed when the sentence is near the statutory minimum.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation admissibility penal gradation minimum sentence arbitrariness standard judicial motivation continuous offenses modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVES BRIAN MOISES ROBSON GINO nato il 03/09/1999 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico, stringato motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, non supera la soglia di ammissibilità, in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale o addirittura - come nel caso di specie - prossima al minimo (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023