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Ordinanza — n. 41690/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding recidivism exclusion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41690/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific arguments concerning the exclusion of recidivism. The appellant argued that the lower court failed to explicitly exclude recidivism, but the appellate court had already provided detailed legal reasoning connecting the current crime to a pending offense to justify the aggravated penalty. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a judgment on recidivism is inadmissible if it lacks specific grounds and is manifestly unfounded because the lower court has already explicitly articulated the legal reasons for its conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism exclusion lack of specificity manifestly unfounded procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICATA NICK nato a SALEMI il 16/11/1992 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2, chiarendo che sussiste un nesso tra il delitto per cui si procede e un procedente reato, tale da aggravare la gravità del fatto e la pericolosità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.