Italian Court dismisses appeal as inadmissible for late filing and reiterative arguments regarding criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first complaint was rejected because it was not previously raised in the notice of appeal, violating procedural timing rules. The second complaint was dismissed as merely reiterative and unfounded given the lower court's detailed reasoning on the minor nature of the acts and the inapplicability of specific procedural articles. Consequently, the appeal failed due to procedural defects and lack of substantive merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a complaint was not previously raised in the notice of appeal or if the complaint is merely reiterative and manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAIBA ZAKARIA nato il 02/01/1988 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; NNN
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che la prima doglianza, in tema di improcedibilità, non risulta precedentemente dedotta nell'atto di gravame, ed è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto che il secondo profilo di censura, risulta meramente reiterativo e manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione della Corte che, per uno dei reati contestati ha rilevato la particolare tenuità del fatto, e per gli altri ha argomentatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. proc. pen. a fronte dei danni patrimoniali sicuramente apprezzabili e della abitualità delle condotte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.