Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging motivation and sentencing without specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding evidence and sentencing, but the court found these arguments lacked specific grounds for re-evaluation. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements by attempting to re-weigh evidence and sentence without identifying concrete errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.: Appeals challenging the motivation of a judgment or the congruity of the penalty are inadmissible unless they specifically identify concrete errors in the reasoning or facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREO MARIANO nato a IVREA il 18/05/1970 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta la memoria dell'avv. Fabrizio Reale, per il ricorrente; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7, ove si condividono le riflessioni svolte nella prima sentenza e si conferma motivatamente l'attendibilità della persona offesa, riscontrata anche dalla documentazione bancaria); considerato che il secondo motivo, che contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto e l'indeterminatezza del capo di imputazione, è manifestamente infondato in quanto le doglianze difensive sono basate sull'alternativa ricostruzione della fattispecie concreta espressa nel precedente motivo ed ineriscono a questioni non specificamente dedotte ovvero implicitamente rigettate dalla complessiva argomentazione della sentenza impugnata; osservato che l'ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pagg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settemb