Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to statutory mitigation under Art. 62 CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a statutory mitigation under Article 62, Paragraph 1, Number 4 of the Criminal Code, arguing the first-instance judgment lacked sufficient reasoning. The court found the appeal manifestly unfounded because the contested decision contained ample argumentation supported by correct legal grounds regarding the value of the stolen bicycle and the extortion amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as demonstrated when the contested decision contains sufficient and correct legal reasoning refuting the alleged lack of mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIRO LUCA nato a ARONA il 12/09/1993 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge la presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed esente da criticità giustificative (si veda, in particolare, pag. 6, in punto di valore della bicicletta oggetto di furto in abitazione e di importo della successiva richiesta estorsiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.