Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding legal qualification of robbery versus theft attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime from robbery to attempted theft, claiming this required a new evaluation of evidence. The court rejected this, stating that such a re-reading of probative sources falls outside the scope of cassation review and that the lower court correctly identified the elements of robbery and violence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, Art. 628 comma 2 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own legal qualification for the court of first instance when the lower court has properly identified the statutory elements of the crime.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SAPIO FEDERICA nato a TORINO il 01/08/1991 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso, in punto di qualificazione giuridica (invocando la derubricazione in tentativo di furto piuttosto che di rapina impropria), è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento in punto di minaccia e violenza alla persona (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.