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Ordinanza — n. 41686/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding legal qualification of robbery versus theft attempt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41686/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime from robbery to attempted theft, claiming this required a new evaluation of evidence. The court rejected this, stating that such a re-reading of probative sources falls outside the scope of cassation review and that the lower court correctly identified the elements of robbery and violence.

Regesto Legislator

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Art. 56, Art. 628 comma 2 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own legal qualification for the court of first instance when the lower court has properly identified the statutory elements of the crime.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal scope of cassation review legal qualification of crime robbery versus theft re-evaluation of evidence rapina furto di lieve entità imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 628 comma 2 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SAPIO FEDERICA nato a TORINO il 01/08/1991 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso, in punto di qualificazione giuridica (invocando la derubricazione in tentativo di furto piuttosto che di rapina impropria), è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento in punto di minaccia e violenza alla persona (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.