Criminal appeal dismissed for lack of specificity and attempt to re-evaluate evidence outside appellate review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding joint possession and theft, but the court found the request lacked specificity. The court ruled that the lower court's reasoning on these facts was sound and could not be challenged by merely suggesting alternative readings of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely attempts to re-evaluate evidence or propose alternative interpretations of facts without identifying specific errors in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA ANGELO nato a TORINO il 03/07/1971 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici impermeabili allo scrutinio di legittimità, le ragioni del loro convincimento in particolare in ordine all'originario compossesso e alla conseguente comune ricezione della refurtiva (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.