Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41684/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and attempt to re-evaluate evidence outside appellate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41684/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding joint possession and theft, but the court found the request lacked specificity. The court ruled that the lower court's reasoning on these facts was sound and could not be challenged by merely suggesting alternative readings of the evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely attempts to re-evaluate evidence or propose alternative interpretations of facts without identifying specific errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specificity re-evaluation of evidence appellate review scope joint possession crime court costs and fine sindacato di legittimità ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA ANGELO nato a TORINO il 03/07/1971 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici impermeabili allo scrutinio di legittimità, le ragioni del loro convincimento in particolare in ordine all'originario compossesso e alla conseguente comune ricezione della refurtiva (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.