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Ordinanza — n. 41683/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding factual errors in lower court's criminal liability findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41683/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence to prove criminal liability, but the court found the request lacked specificity and sought to prefigure a new reading of facts. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and did not require the specific type of error review available at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is devoid of specificity and aims merely to prefigure a re-evaluation of evidence rather than identifying specific distortions of procedural emergencies.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity cassation review criminal liability procedural errors spese di difesa costi della perizia esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHISA ARMANDO nato a NAPOLI il 14/06/1978 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lette le conclusioni, con allegata nota spese, dell'avv. Andrea della Pietra, per la parte civile; Ritenuto che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che consegue altresì la condanna dell'imputato, risultato soccombente nei confronti della parte civile costituita Generali Spa, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da questi ultimi nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge. Così deciso, il 26 settembre 2