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Ordinanza — n. 41681/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and failure to raise sanction issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41681/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first ground for appeal was rejected for lacking concrete specificity, as it merely sought a re-evaluation of evidence rather than identifying specific factual distortions. The second ground regarding the sanction was deemed inadmissible because the appellant failed to raise this issue as a specific appeal reason prior to the second instance, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks concrete specificity by merely prefiguring a re-evaluation of evidence without identifying specific factual distortions, or if a ground of objection was not previously deduced as a specific appeal reason.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural defect sanction treatment Court of Cassation motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
5 e 6); osservato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FABIO nato a LENTINI il 13/05/1989 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); osservato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dalla lettura dell'atto di appello e come è confermato dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4 - peraltro l'odierno ricorrente censura le conclusioni di insussistenza di circostanze idonee a mitigare la pena, ma non ne indica alcuna); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.