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Ordinanza — n. 41680/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for lack of specificity and due to withdrawal of acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The primary reason was that the appellant Bonito's appeal lacked the required specificity under procedural law, while the other grounds were barred because the defendants had previously withdrawn their acquittal arguments. Consequently, the appeals were rejected without substantive review of the sentencing or aggravating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 416-bis.1, 114, 81 cod. pen.: Appeals lacking specific grounds are inadmissible, and defenses based on withdrawn acquittal pleas cannot be re-introduced to challenge sentencing or aggravating factors.

Parole chiave

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lack of specificity withdrawal of acquittal inadmissible appeal procedural requirements criminal sentencing review attenuazione della pena riesame dell'entità pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso dell'imputato Bonito, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
Art. 114 cod. pen.
Art. 81, secondo comma, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella
Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone
Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra
271750; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMITRANO DOMENICO nato a NAPOLI il 12/09/1975 BONITO EUGENIO nato a NAPOLI il 18/01/1962 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il ricorso dell'imputato Bonito, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peri. e che inerisce a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi, essendo intervenuta rinuncia ai motivi in punto di responsabilità (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il primo e il terzo motivo del ricorso del coimputato Amitrano, in punto di trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); osservato che le ulteriori doglianze difensive, che deducono violazioni di legge e/o vizi motivazionali in relazione agli artt. 416-bis.1, 114 e 81, secondo comma, cod. pen., non sono consentiti all'esito della rinuncia ai motivi assolutori (correttamente, invero, la Corte di appello afferma che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, ivi compreso quella del metodo mafioso, o la disciplina del reato continuato, in quanto relativi a un punto della .decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio — cfr., in termini, Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413;

Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 se