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Ordinanza — n. 41679/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to generic and ungrounded allegations of motivational defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41679/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances was motivated by a violation of a prior ruling, yet the court found the claim to be generic and lacking necessary interest. Consequently, the court rejected the appeal because the alleged error was not substantiated by specific facts or a direct conflict with established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged error is generic, unsubstantiated, and lacks the necessary interest required to justify the intervention of the Supreme Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of interest motivational defects Cassation procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GENNARO nato a NAPOLI il 24/10/1975 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico stringatissimo e platealmente generico motivo di ricorso, che deduce vizi motivazionali in relazione alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche (viceversa concesse, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), non è sorretto dal necessario interesse, invocando una statuizione già pronunciata; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.