Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41677/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing and general mitigating circumstances due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41677/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments concerning both punitive treatment and the denial of general mitigating circumstances. The court found the lower court's sentencing calculation regarding continuance and negative personality sufficient, while noting the absence of required elements for general mitigation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the punitive treatment or the denial of general mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is logically and legally sound, as it suffices to reference decisive negative elements without listing all favorable ones.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal inadmissibility sentencing review general mitigation negative personality procedural costs Cassation jurisdiction criminal appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIONI BRUNO nato a ROMA il 04/09/1959 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio non è consentito, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione in tema di negativa personalità dell'imputato come desumibile dai precedenti e dalla gravità dei fatti, è scevra di vizi logico-giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); ritenuto che l'ulteriore motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi e all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023