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Ordinanza — n. 41675/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because criminal liability arguments were not previously raised in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41675/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Copolla Gennaro, challenged a second-instance judgment regarding criminal liability under specific penal code articles. The court ruled that these substantive arguments were not previously raised or deduced in the appeal proceedings, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Criminal appeals are inadmissible if the grounds contesting criminal liability were not previously deduced in the appeal, as they must be raised at the first instance to ensure procedural regularity.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility failure to deduce arguments procedural violation second instance review penal code liability

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non sono consentiti in quanto ineriscono a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GENNARO nato a EBOLI il 25/09/1968 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità in relazione agli artt. 56 - 629 e 649 cod. pen., non sono consentiti in quanto ineriscono a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, le doglianze difensive non risultano previamente dedotte in appello, come si evince dalla diretta visione dell'atto di appello e come confermato dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.