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Ordinanza — n. 41674/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic challenges to sentencing discretion and lack of subjective intent proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41674/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of subjective intent in the crime of receiving stolen goods and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that the first ground was unsupported by established case law regarding the sufficiency of lack of justification for intent, while the second ground failed because the trial judge adequately referenced the absence of positive evidence without needing to address every argument.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against sentencing discretion are inadmissible unless arbitrariness or illogical reasoning is proven; generic challenges to the denial of mitigating circumstances or the qualification of subjective intent based on established jurisprudence do not justify cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion subjective intent receiving stolen goods mitigating circumstances attenuazione della pena proporzionalità della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009
Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019
246324; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIORGI ENZO nato a LECCE il 05/07/1950 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato e, conseguentemente, di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di sufficienza per ritenere il dolo di ricettazione della mancata giustificazione in ordine al possesso della refurtiva (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che il secondo motivo, che contesta, in termini del tutto generici, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi concretamente positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); osservato che l'ulteriore censura, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentita in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sostenuta da adeguata argomentazione, dovendosi considerare sufficiente, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - come nel caso di specie -, il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", come argomentato nel caso di specie (si veda pagg. 2-3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 s