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Ordinanza — n. 41673/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of arbitrary sentencing or missing mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41673/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentencing discretion, but the court found the lower court's reasoning sufficient by citing specific negative factors like prior convictions and intent. Consequently, the appeal was rejected because the sentencing judge did not act arbitrarily and provided a congruent reference to decisive elements.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal sentence is inadmissible if the lower court's decision is not arbitrary and contains a congruent reference to the decisive elements, even if not all favorable or unfavorable arguments are explicitly weighed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review generic mitigating circumstances arbitrary judgment standard Cassazione ordinanza adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAROUACHI HASSAN nato il 26/12/1977 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5, ove si richiamano i numerosi, gravi e specifici precedenti penali, l'intensità del dolo, i motivi a delinquere e l'assenza di resipiscenza); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti come sopra richiamati (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembr