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Ordinanza — n. 41672/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being specific, generic, and violating preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning on liability was illogical and failed to properly assess the victim's credibility. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive, lacked specific factual grounding, and violated the principle of preclusion which forbids the supreme court from re-evaluating facts or logic already decided by lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate the factual findings or the logical consistency of a lower court's decision, and appeals must be specific rather than generic or repetitive.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle inadmissible appeal specificity requirement re-evaluation prohibition generic grounds court of cassazione criminal procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 69 cod. pen.
art. 69 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVA LORIS nato a JESI il 09/09/1979 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Prlyi

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di impugnazione, diretti a contestare la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone la illogicità sulla base di una diversa lettura dei dati processuali (in particolare delle dichiarazioni dell'imputato) e un diverso giudizio di attendibilità della persona offesa, risultano aspecifici in quanto meramente reiterativi e comunque non consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il terzo motivo in tema di recidiva sconta la assoluta genericità del precedente motivo di gravame, a cui la Corte territoriale ha offerto adeguata risposta, nei termini di quanto le era stato in concreto devoluto e comunque risulta ulteriormente aspecifico, in difetto di puntualizzazioni sull'incidenza della questione a fronte del regime di equivalenza ex art. 69 cod. pen. tra la recidiva suddetta e l'altra aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre