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Ordinanza — n. 41671/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating lower court facts and logic errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41671/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the victim's credibility and the application of statutory mitigation was illogical and unsupported by evidence. The court rejected these claims as merely repetitive and legally impermissible, noting that the trial judge correctly evaluated the facts and applied the law without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or the logical soundness of the lower court's reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility reiterative grounds factual re-evaluation logical soundness court of cassation procedural preclusion mitigation exclusion truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
216260); che analoghe considerazioni possono svolgersi in merito al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMAD MUHAMMAD WARDI nato il 02/04/1996 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; N,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, diretti a contestare la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone la illogicità sulla base di una diversa lettura dei dati processuali (in particolare delle dichiarazioni dell'imputato) e un diverso giudizio di attendibilità della persona offesa, risulta meramente reiterativo, manifestamente infondato (laddove ipotizza la necessità di riscontri alla narrazione della persona offesa) e comunque non consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che analoghe considerazioni possono svolgersi in merito al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen.; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito alla commissione del fatto e alla esclusione della tenuità del danno, avente ad oggetto non solo contanti ma anche documenti di identità e carte di debito (si vedano, in particolare, pagg. 3-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settemb