Cassation court dismisses appeal as generic and contradicts established case law on improper robbery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hurra Wilipan Dario Marcelo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the crime, but the court found his arguments generic, repetitive, and in direct conflict with consolidated jurisprudence regarding the elements of improper robbery. Consequently, the lower court's correct application of Article 628 of the Penal Code was upheld, and the appeal was rejected without merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 2, cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal based on a new legal qualification is inadmissible if it merely reiterates arguments contrary to established case law and fails to provide specific grounds distinct from the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HURRA WILIPAN DARIO MARCELO nato il 15/07/1990 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, sono generici, siccome meramente reiterativi, e comunque manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di rapina impropria, sia con riguardo al requisito della violenza sulla persona (Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042) che alla consumazione del delitto a seguito dell'impossessamento (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117;
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.