Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41669/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts and sentencing without specific errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence and failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found these claims outside the scope of a legitimacy review. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate facts or sentencing unless specific procedural errors or logical flaws are demonstrated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments of fact and sentencing are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or a new assessment of penalty proportionality without identifying specific errors in the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal scope of legitimacy review re-evaluation of facts dosimetry of penalty generic mitigating circumstances omissione della contabilità responsabilità del revisore errore contabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGORIO BENIAMINO nato a GROTTAGLIE il 27/11/1980 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lette le memorie trasmesse il 1° settembre 2023 dall'avv. Ladislao Massari per il ricorrente; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 3 - 5); considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti (rapina a mano armata, con sottrazione di duemila euro, perpetrata con un'auto di provenienza furtiva) e all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5), osservato che l'ulteriore censura, che genericamente contesta la dosimetria della pena, non è consentita in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 sette