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Ordinanza — n. 41665/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as vague grounds fail to prove specific motivational defects in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41665/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specificity in the alleged motivational defects. The appellant argued that the first-instance court failed to recognize a statutory mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the court found the original judgment contained sufficient legal reasoning regarding the crime's severity and the gravity of intimidation. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; The appeal must demonstrate specific motivational defects; vague allegations lacking concrete evidence of reasoning errors result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility motivational defect standard statutory mitigating circumstance specificity requirement Court of Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZOI FRANCESCO nato a ROMA il 24/08/1997 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; \ \

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di adeguata argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed esente da criticità motivazionali giustificative (si veda, in particolare, pag. 3, laddove si sottolinea, coerentemente con la natura plurioffensiva del reato, il valore non irrisorio del bene e la gravità dell'intimidazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.