Ordinanza — n. 41664/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALAGISI GIAN LUCA nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 29/07/1971 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; NNN\ NN. N,, Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in merito alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41664/2023 — snpen · Corte di Cassazione: N,, Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in merito alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALAGISI GIAN LUCA nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 29/07/1971 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; NNN\ NN. N,,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in merito alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591;
Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre