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Ordinanza — n. 41663/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41663/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE SERGIO nato a MADDALONI il 20/11/1986 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Ritenuto che il ricorso, che deduce vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità (dolendosi della mancata disposizione di perizia antropometrica dell'imputato, diretta alla certa individuazione dell'autore) e di qualificazione giuridica (sollecitando la riqualificazione della ricettazione in furto), è privo di specificità (risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito) e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, in relazione alla comprovata identificazione del prevenuto come autore del reato contestato e alla mancanza di elementi, foss'anche una semplice dichiarazione dell'imputato, che lasciassero ipotizzare il furto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 20

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4, in relazione alla comprovata identificazione del prevenuto come autore del reato contestato e alla mancanza di elementi, foss'anche una semplice dichiarazione dell'imputato, che lasciassero ipotizzare il furto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 20

Parole chiave

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prova insufficiente della persecuzione prova dell'indigenza insufficiente indagine penale lacunosa insufficiente prova della ricusazione istruzione probatoria insufficiente riscontri probatori di discriminazione etnica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE SERGIO nato a MADDALONI il 20/11/1986 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Ritenuto che il ricorso, che deduce vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità (dolendosi della mancata disposizione di perizia antropometrica dell'imputato, diretta alla certa individuazione dell'autore) e di qualificazione giuridica (sollecitando la riqualificazione della ricettazione in furto), è privo di specificità (risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito) e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, in relazione alla comprovata identificazione del prevenuto come autore del reato contestato e alla mancanza di elementi, foss'anche una semplice dichiarazione dell'imputato, che lasciassero ipotizzare il furto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 20