Cassation appeal dismissed for lack of specificity and as manifestly unfounded regarding sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ait Omar Ismail inadmissible due to a lack of specific arguments regarding sentencing and recidivism. The appellant's claims merely reiterated points already rejected by the Court of Appeal of Bologna without new evidence or legal reasoning. Consequently, the court upheld the lower court's application of the Penal Code and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4; Art. 99, n. 2; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating arguments already dismissed by the court of first instance and is manifestly unfounded given the correct application of the law by the lower judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT OMAR ISMAIL nato il 23/09/1990 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio con riferimento agli artt. 62, primo comma, n. 4, 99, secondo comma, e 133 cod. pen., è privo di specificità (poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla corretta applicazione della contestata recidiva e pag. 5 sul motivato diniego del riconoscimento dell'attenuante invocata, nonché sulla congruità della pena secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.) e comunque manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, nei termini sopra richiamati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023