Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was deemed too generic and lacked the specific legal reasoning required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court could not exercise its supervisory role over the lower court's liability judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the legal grounds for the challenge, rendering it impossible for the appellate court to identify the specific legal issues raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: E. NACCAH ANTONIETTA nato a BOLOGNA il 06/09/1991 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta in termini oltremodo stringati la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di argomentazioni ampie e logicamente corrette (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza), si prospettano deduzioni generiche, senza la minima enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, così da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.